Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha firmato questa mattina l’Ordinanza numero 24 del 2 settembre 2016. con la quale si dispongono gli orari per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e degli imballaggi di cartone secondari e terziari.

Di seguito il testo dell’Ordinanza Sindacale.

IL SINDACO

PREMESSO che:
– il D.Lgs. n°152/2006 (“Norme in materia ambientale”) nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 (“Competenze dei Comuni”) ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e di economicità, stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;

– in applicazione delle anzidette norme il Comune di Foggia, ritenendo impegno di primaria importanza la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il conseguente recupero di materiali, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°32 del 18/09/2008 il “Piano Strategico per la raccolta dei rifiuti urbani nella Città di Foggia 208/2015” e, parimenti, il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo” comprensivo delle tabelle delle “Sanzioni”;

RILEVATO nello specifico della presente Ordinanza che, nell’ambito della corretta gestione ambientale dei rifiuti sopra richiamata, il conferimento di rifiuti e di imballaggi nei cassonetti stradali, disordinato e quantitativamente significativo di imballaggi in cartone di tipo secondario e terziario (in seguito esplicitamente definiti), da parte dei detentori, nei cassonetti per R.S.U., ha determinato una situazione di disagio ambientale causata dalla sottrazione di volume utile degli stessi cassonetti, con conseguente limitazione di R.S.U. conferibili da parte delle utenze domestiche;

VISTI:
• la parte IV – Titolo II “Gestione degli imballaggi” – di cui al “Codice Ambientale” D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
• il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°1346 del 22.7.2013;
• il “Piano Strategico per la raccolta dei rifiuti urbani nella Città di Foggia 2008/2015” ed il connesso “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per I’igiene del suolo” comprensivo delle tabelle delle “Sanzioni”, approvati entrambi con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32/2008;

FATTO PRESENTE che l’ordinanza si riferisce esclusivamente agli imballaggi secondari e terziari di cartone, cosi come sopra definiti dalla vigente normativa ambientale;

PRECISATO che ai fini dell’applicazione del Titolo II (“Gestione degli Imballaggi”) – Parte IV – del D.Lgs. n°152/2006 (“T.U. dell’Ambiente”), recepito quale norma superiore di specie dal citato “Piano Strategico per la raccolta dei rifiuti urbani nella Città di Foggia 2008/2015” (Punto 4.3.3. “Raccolta della carta e del cartone”) e dal connesso “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per I’igiene del suolo” (art. 5 “Classificazione dei rifiuti” e art.12 ¬ “Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati”), ed in particolare ai sensi dell’applicazione dell’art.218 (“Definizioni”) del Codice dell’Ambiente, si intende per:
a) “imballaggio”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) “imballaggio per la vendita o imballaggio primario”: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (quali quelli a contatto con il prodotto);
c) “imballaggio multiplo o imballaggio secondario”: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (quali quelli che consentono la manipolazione ed il trasporto di più imballaggi primari per multipli di prodotto unitario caratteristici per settore (es. coppia, mezza dozzina, dozzina etc …);
d) “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei (quali quelli destinati a contenere più imballaggi secondari in genere per un trasporto su pallet);

RILEVATO che nel Codice dell’Ambiente:

– all’art.217, comma 2, è disposto che gli operatori delle filiere degli imballaggi garantiscono la minimizzazione dell’impatto ambientale scaturente dagli stessi;
– all’art.221, commi 1 e 2, si stabilisce che i produttori e gli utilizzatori (ossia commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni) sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e di rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e che, su richiesta del gestore del servizio pubblico, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque della stessa natura e raccolti in modo differenziato;
– all’art.221, comma 11, è disposto che la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore;
– all’art.226 si stabilisce che:
è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati;
è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in regime di raccolta differenziata;

RILEVATA la necessità (come da segnalazioni agli atti del Servizio Ambiente) di far fronte tempestivamente al problema igienico-sanitario determinato dal conferimento dei rifiuti nelle 24 ore, con conseguente stazionamento degli stessi nei cassonetti stradali, oltre che dalla necessità di regolamentare il conferimento degli imballaggi secondari e terziari da parte degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che, per quanto stabilito dall’art. 221 (“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”) del citato Codice dell’Ambiente, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, in alternativa all’organizzazione autonoma per la ripresa degli imballaggi usati e rifiuti di imballaggi, possono conferirli al servizio pubblico di raccolta differenziata degli stessi, attesa comunque la verifica di fattibilità del conferimento rispetto ai limiti organizzativi del servizio medesimo;

VISTI:
– il D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
– l’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;
– il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per I’igiene del suolo” comprensivo delle tabelle delle “Sanzioni”, di cui alla Deliberazione C.C. n°32/2008;
– il Contratto di servizio provvisorio per la gestione dell’igiene urbana della Città di Foggia e dell’impianto di selezione e di biostabilizzazione, con AMIU Puglia s.p.a. di Bari;
– la Legge n°689 del 24.11.1981;

ORDINA
dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 28 febbraio 2017, data entro cui saranno apportate le opportune modifiche e/o integrazioni al “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per I’igiene del suolo”, approvato con deliberazione del C.C. n°32/2008:

All’utenza tutta di conferire i rifiuti solidi urbani secondo gli orari di seguito indicati:
nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle 12.30 alle 24.00;
nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre: dalle 18.30 alle 24.00;

1. Di vietare il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche, attività commerciali, artigianali ed uffici, nella giornata di domenica;

2. Di vietare il conferimento di rifiuti riciclabili nei contenitori per la frazione indifferenziata, disponendo l’utilizzo esclusivo di quelli predisposti per la R.D.;

3. Di vietare, ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi secondari e terziari in cartone, il conferimento degli stessi nei cassonetti per R.S.U.;

4. dovendo invece provvedere al loro reimpiego, riutilizzo e/o riciclaggio con le seguenti alternative:
Con organizzazione autonoma, secondo quanto previsto dal citato art.221, commi 3 e 4, del richiamato Codice dell’Ambiente;
Su chiamata al n. verde di AMIU Puglia s.p.a. che provvederà, laddove possibile, al ritiro nelle successive 24 ore dalla chiamata;
Su chiamata presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di imballaggi che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo. Nell’ambito di tale servizio, l’utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del Servizio fissando, con lo stesso, appuntamento e modalità di raccolta.
Per gli esercizi commerciali, l’obbligo di conferimento degli imballi in cartone, piegati, legati e privi di materiale estraneo (polistirolo, fascette etc.) ovvero compattati in modo da ridurne il più possibile il volume, nella fascia oraria successiva alla chiusura serale dell’esercizio commerciale stesso, in adiacenza ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti più vicini al medesimo;
Per gli esercizi commerciali presenti su via Lanza – p.zza Giordano – c.so Vittorio Emanuele – via Oberdan – c.so Garibaldi – via Dante – p.zza XX Settembre – c.so Cairoli, considerato che su dette vie non vi sono cassonetti o sono troppo lontani dagli esercizi stessi, la raccolta degli imballi in cartone avverrà la mattina a partire dalle ore 9.00;
Per i Supermercati e per le Grosse Utenze in genere, la raccolta degli imballi in cartone, continuerà ad essere effettuata in modo puntuale, ovvero con ritiro mattutino presso le sedi degli stessi;

5. È fatto divieto ai detentori di imballaggi secondari e terziari di depositare gli stessi nei cassonetti per R.S.U. o sulla pubblica via, con l’intento di disfarsene come rifiuti;

6. È altresì fatto divieto al pubblico servizio di raccolta R.S.U., svolto dall’Azienda AMIU Puglia SpA di Bari, di conferire gli imballaggi secondari e terziari all’impianto di smaltimento finale di bacino;

7. È fatto obbligo a chiunque effettui consegne a domicilio di beni mobili, derrate alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi secondari e terziari, per conferirli direttamente al centro di raccolta convezionato.

8. È revocato ogni e qualsivoglia provvedimento che consentiva il deposito degli imballaggi, purché ridotti di volume, nei cassonetti R.S.U. di imballaggi di cartone;

9. A carico degli inadempienti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono previste le sanzioni indicate nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo” (art. 12 comma 9), fatta salva comunque l’applicabilità di norme speciali – D.Lgs. n°152/2006 e relativo sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI – Capo I – artt. 255 (“Abbandono di rifiuti”), 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) e 261 (“Imballaggi”). In particolare il richiamato art. 12, comma 9, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo prevede, in caso di immissione nei contenitori per R.S.U. di imballaggi secondari, terziari ovvero di rifiuti riciclabili, una sanzione amministrativa e pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 (fatto salvo il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge n°689/1981, ovvero pari a € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica della violazione).

I controlli saranno effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, dagli Agenti Accertatori di Amiu Puglia s.p.a., nonché le Guardie Zoofile Ambientali opportunamente autorizzati dal Comune.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e della stessa sia data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Foggia www.comune.foggia.it oltre che a mezzo comunicati stampa.

Che la presente ordinanza sia notificata ad AMIU Puglia s.p.a. di Bari, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e sia trasmessa al Comando della Polizia Municipale, incaricato della verifica dell’ottemperanza della presente ordinanza.

INFORMA
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n°1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione;

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Ambiente.